Art. 1.
(Contribuzioni in favore dell'ordine pubblico da parte di soggetti privati).

      1. Ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, si detrae dall'imposta lorda, fino alla concorrenza del suo ammontare, un importo pari al 36 per cento delle liberalità in denaro effettuate in favore di presìdi della Polizia di Stato o dell'Arma dei carabinieri, ovunque situati sul territorio nazionale.
      2. Le liberalità acquisite ai sensi del comma 1 rimangono tra i fondi a libera disposizione del presidio che le riceve, che deve utilizzarle, entro un anno dalla data di ricevimento, per l'acquisto di dotazioni tecniche, anche informatiche, per la lotta alla criminalità.
      3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, da emanare entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2, nonché le procedure, ai fini di controllo, tramite le quali il responsabile del presidio deve periodicamente comunicare l'entità dei fondi ricevuti, il soggetto erogante e l'effettiva destinazione degli stessi, in tutto o in parte, alle finalità stabilite dalla presente legge. Con il medesimo decreto sono inoltre stabilite le modalità per l'effettuazione delle contribuzioni.
      4. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano alle spese sostenute a decorrere dal periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.